Art. 22
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 22

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In vigore dal 13 giu 1954
La Giunta dà esecuzione ai deliberati del Consiglio e provvede al funzionamento normale dell'Istituto, con facoltà di delegare parte delle sue mansioni ad uno dei suoi membri. Le deliberazioni della Giunta dovranno essere prese a maggioranza degli intervenuti ed, a parità di voti, prevale quello del presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-22