Art. 18
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 18

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In vigore dal 13 giu 1954
Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e, in seconda convocazione, l'intervento di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-18