Art. 12
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 12

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In vigore dal 13 giu 1954
Per le deliberazioni relative a modifiche del presente statuto, o alla cessazione dell'ente e alla devoluzione del suo patrimonio, saranno osservate le disposizioni dell' del Codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-12