Art. 8
8 / 19In vigore dal 16 set 1953
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni materia di esami e di dieci punti complessivamente per i titoli.
La Commissione fissa preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli presentati dai candidati e stabilisce il minimo dei punti per l'ammissione alle prove scritte.
Gli aspiranti che, nelle prove scritte riporteranno una media di sette punti e non meno di sei in ciascuna di esse, verranno ammessi alle prove orali.
Le prove orali non si intendono superate se i candidati non riportano la, media di sette punti e non meno di sei in ciascuna di esse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-8