Art. 8

Art. 8

8 / 19
In vigore dal 16 set 1953
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni materia di esami e di dieci punti complessivamente per i titoli. La Commissione fissa preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli presentati dai candidati e stabilisce il minimo dei punti per l'ammissione alle prove scritte. Gli aspiranti che, nelle prove scritte riporteranno una media di sette punti e non meno di sei in ciascuna di esse, verranno ammessi alle prove orali. Le prove orali non si intendono superate se i candidati non riportano la, media di sette punti e non meno di sei in ciascuna di esse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-8