Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 16 set 1953
Le borse di pratica commerciale vengono conferite, distintamente per ciascuna sede, in seguito a concorso per titoli e per esami a cittadini italiani, i quali dimostrino di avere fatto pratica, almeno due anni, presso una importante ditta commerciale o industriale e dichiarano di avere spiccate attitudini al commercio con l'estero e la intenzione di dedicarsi ad esso. Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano già usufruito di una borsa di pratica commerciale assegnata dal Ministero del commercio con l'estero. Il bando di concorso è pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno novanta giorni prima, degli esami. Gli esami sono scritti e orali, ed intesi ad accertare la cultura generale del candidato. Essi dovranno avere più che un carattere teorico ed astratto, un fondamento pratico. Il candidato dovrà sostenere esami scritti delle tre lingue straniere prescritte dal bando di concorso (tra le quali obbligatorie la lingua inglese e francese) e dimostrare, con una conversazione orale, di avere buona conoscenza delle lingue stesse. Gli altri esami, solamente orali, dovranno vertire sulle seguenti materie: 1) tecnica mercantile e bancaria; 2) geografia economica; 3) merceologia; 4) elementi di diritto commerciale; 5) elementi di diritto della navigazione; 6) elementi di economia politica; 7) norme che disciplinano il traffico commerciale con l'estero.
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