Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 16 set 1953
Il contributo stabilito dal primo comma, lettera a), dell' della legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificato dall'articolo unico della legge 28 luglio 1950, n. 595, è versato dalle Camere di commercio e industria ed agricoltura mediante vaglia del Tesoro o assegno bancario intestato al Tesoriere centrale dello Stato, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti. Il vaglia del Tesoro o l'assegno bancario è rimesso direttamente al Ministero del commercio con l'estero Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero. Detti titoli a cura del predetto Comitato saranno successivamente inviati, alla Cassa depositi e prestiti unitamente all'ordinativo d'incasso, previsto dal terzo comma del precedente . Le stesse disposizioni valgono per i versamenti delle eventuali offerte di organizzazioni, enti ed istituti pubblici e di privati, eseguite ai sensi della lettera b) del primo comma dell' della legge 24 luglio 1942, numero 1023.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-5