Art. 4
4 / 19In vigore dal 16 set 1953
L'esercizio finanziario del fondo ha inizio il 1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
I titoli appartenenti al fondo sono depositati presso la. Cassa, depositi e prestiti. Le somme appartenenti al fondo sono tenute in conto corrente fruttifero presso la Cassa medesima.
La Cassa depositi e prestiti esegue i pagamenti a carico del fondo autonomo, nonché gli incassi a favore di esso, in base a ordinativi firmati dal Ministro per il commercio con l'estero o dal Sottosegretario di Stato, presidente del Comitato di cui all' e vistati dalla Ragioneria centrale.
In caso di assenza o di impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato i suddetti ordinativi potranno essere firmati congiuntamente da due membri del predetto Comitato appartenenti al Ministero del commercio con l'estero.
La Cassa depositi e prestiti invierà annualmente al Ministero dei commercio con l'estero, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, una situazione del fondo corredata dall'estratto delle operazioni di pagamento e d'incasso effettuate durante l'esercizio finanziario.
Il Collegio dei revisori dei conti presenterà, entro il 15 dicembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione annuale che, insieme al bilancio consuntivo ed alla situazione patrimioniale del fondo autonomo, sarà, a cura del presidente del Comitato, comunicata, entro il 31 dicembre successivo, al Ministro per il commercio con l'estero ed al Ministro per l'industria ed il commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-4