Art. 17
17 / 19In vigore dal 16 set 1953
Ai titolari della borsa è consentito di assumere impieghi, nella sede assegnata, presso ditte commerciali italiane o estere allo scopo di perfezionare la loro pratica commerciale.
Essi, inoltre, hanno l'obbligo di inviare, in duplice esemplare per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare, al Ministero del commercio con l'estero, a periodi non superiori a sei mesi, un rapporto sull'attività da essi svolta e sulla situazione degli scambi fra il Paese di residenza e l'Italia, segnalando, in modo particolare, le notizie che possano comunque interessare l'esportazione dei prodotti nazionali. Copia, di tali rapporti verrà dal Ministero del commercio con l'estero inviata a quello dell'industria e del commercio.
Il Ministero ha facoltà di affidare ai titolari delle borse lo studio di speciali argomenti, concernenti i nostri traffici con il Paese dove essi risiedono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-17