Art. 1
1 / 19In vigore dal 16 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;
Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e ad interim per il tesoro e per l'industria ed il commercio;
Decreta:
.
L'amministrazione del fondo a gestione autonoma, istituito con legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, presso il Ministeri" del commercio con l'estero per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, è affidata al Ministro per il commercio con l'estero coadiuvato da un Comitato; presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto:
1) dal direttore generale per gli accordi commerciali presso il Ministero del commercio con l'estero;
2) dall'ispettore generale per il personale e per gli affari generali presso il Ministero del commercio con l'estero;
3) dal direttore generale per gli affari economici presso il Ministero degli affari esteri;
4) dal direttore generale per il commercio presso il Ministero dell'industria e del commercio;
5) dal capo del Servizio centrale per le camere di commercio e per l'U.P.I.C.;
6) dal capo del Servizio borse del Ministero del commercio con l'estero;
7) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
8) da quattro presidenti delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, designati dal Ministero dell'industria e del commercio.
Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero di grado non superiore al 6°.
Il Comitato previsto dai precedenti commi è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti dei membri indicati ai numeri da 1) a 8) e del segretario.
In caso di mancanza o di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, il Comitato è presieduto dal direttore generale per gli accordi commerciali il Comitato delibera validamente con l'intervento di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il Comitato, su invito del Ministro per il commercio con l'estero, si raduna in seduta ordinaria almeno ogni semestre e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Ministro per il commercio con l'estero o sia richiesto da almeno quattro membri del Comitato o del Collegio dei revisori.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/09/1953, n. 202 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-26;626#art-1