Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 26 mar 1953
All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si farà fronte con i fondi stanziati sul cap. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - CAPPA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 66. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-13;84#art-2