Art. 2
2 / 2In vigore dal 26 mar 1953
All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si farà fronte con i fondi stanziati sul cap. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - CAPPA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 66. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-13;84#art-2