Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 25 ott 1953
Alle istituzioni di cui ai precedenti e alle modificazioni di cui all', si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038. I contributi a carico dello Stato per le scuole e gli istituti di cui ai precedenti , sono stabiliti nella misura indicata nella tabella D, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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