Art. 1
1 / 1In vigore dal 18 dic 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1952, n. 536, che provvede per l'istituzione di un Consolato di 1ª categoria in Monrovia;
Considerato che il predetto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1952, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;.
Considerate le particolari esigenze di natura politica e l'urgenza di assicurare protezione agli interessi dei connazionali residenti in Liberia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1952, n. 536, di cui alle premesse, è revocato e viene sostituito come segue: "A decorrere dal 5 ottobre 1951 è istituito un Consolato di la categoria in Monrovia (Liberia) con la seguente circoscrizione territoriale: il Territorio dello Stato della Liberia, la Sierra Leone, la Costa d'Oro, la Nigeria e i territori del Togo e del Camelum sottoposti ad Amministrazione fiduciaria britannica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 72. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-12;909#art-1