Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 gen 1953
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 1.64.87, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4313#art-2