Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti degli eredi di Norante Vincenzo fu Domenico Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso); Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2570 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333; Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento della istanza, hai proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti degli Eredi di Norante Vincenzo fu Domenico Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 660.47.36, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 22 giugno 1963, n. 104 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1963, n. 175) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, n. 19, supplemento ordinario n. 6, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, in quanto il computo dell'estensione dei terreni, al fine della determinazione del reddito imponibile, non e' stato compiuto sulla base della situazione da ritenere esistente al 15 novembre 1949, bensi' con riguardo al nuovo catasto ancora in formazione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4269#art-1