Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 21 maggio 1930, n. 230, 21 ottobre n. 339 e 16 agosto 1952 n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n. 280, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1959, n. 841; Visti il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma Fondiaria - nei Confronti di Morlino Alfio e Franco fu Leonardo, per i terreni ricadenti nel comune di Avigliano (provincia di Potenza); Considerato che il sunnominato Morlino Franco ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 811; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricultura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Luncania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Morlino Franco fu Leonardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avigliano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 43.24.53, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
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