Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 17, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339,16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Federici Elia, fu Fortunato, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma); Vista la delibera 9 settembre 1952, n. 2539 della Commissione Censuaria Centrale; Udito il parere, in data 20 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Federici Elia, fu Fortunato, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 64.57.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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