Art. 1
1 / 4In vigore dal 18 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi, 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Meremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricasoli Firidolfi Caterina fu Giovanni maritata Corsini, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);
Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell' del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;
Udito il parere in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
.
È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricasoli Firidolti Caterina fu Giovanni maritata Corsini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 237.53.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 9 giugno 1961, n. 33 (in G.U. 1a s.s. 17/06/1961, n. 148) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei DD.PP.RR. 28 dicembre 1952, nn. 4048 e 4385 (pubblicati, rispettivamente, nei supplementi ordinari n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 2, n. 1, della legge 2 aprile 1952, n. 339, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4048#art-1