Art. 1
1 / 2In vigore dal 7 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interim per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale e di pagamenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay ed al relativo scambio di Note, conclusi ad Assunzione il 24 aprile 1952.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;4564#art-1