Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 18 apr 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 31 dicembre 1952. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 10. - PALLA
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