Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della, legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 68; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma, fondiaria - nei confronti di Paparo Raffaele fu Mario e per lui i suoi eredi anche per i terreni attualmente intestati alla Società "Feronia", con sede in Roma per i terreni ricadenti nel comune di Riace (provincia di Reggio Calabria); Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria -- nei confronti di Paparo Raffaele fu Mario e per lui i suoi eredi anche per i terreni attualmente intestati alla Società "Feronia", con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Riace (provincia di Reggio Calabria), specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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