Art. 4
4 / 5In vigore dal 12 feb 1967
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto costituenti il terzo residuo; di complessivi ettari 11.93.83.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 28 febbraio-9 marzo 1967, n. 21 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1967, n. 38), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3975, in quanto vi siano comprese zone di terreno non appartenenti all'espropriando alla data del 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3975#art-4