Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 gen 1953
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui ai precedente articolo, per complessivi ettari 221.10.40, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3844#art-2