Art. 2
2 / 4In vigore dal 17 lug 1969
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 15 luglio 1969, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1969, n. 179), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R.27 dicembre 1952, n. 3790, in quanto risulti che, per la formazione del piano di espropriazione contro Luigi e Giuseppe Baldi di Antonio, sono state comprese nella consistenza zone di immodificabile sterilita', non suscettive di trasformazione fondiaria o agraria, e non sono state detratte, ai fini del calcolo del reddito medio, tutte le zone che fossero in fatto incolti produttivi."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3790#art-2