Art. 1
1 / 4In vigore dal 21 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. - Sezione speciale per la riforma fondiaria. - nei confronti di Marcantonio Ireneo fu Camillo e Marcantonio Camillo fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso);
Viste le deliberazioni 9 settembre 1952, n. 2592 e n. 2593 della Commissione Censuaria Centrale;
Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. - nei confronti di Marcantonio Ireneo fu Camillo e Marcantonio Camillo fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 8.43.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Storico versioni
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