Art. 2

Art. 2

2 / 5
In vigore dal 21 gen 1953
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo per complessivi ettari 21.13.55, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia- e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3706#art-2