Art. 3

Art. 3

3 / 4
In vigore dal 21 gen 1953
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3698#art-3