Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 21 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 agosto 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1950, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Candela Federico fu Costanzo, per i terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso); Vista la deliberazione del 9 settembre 1952, n. 2568, della Commissione Censura Centrale; Udito il parere in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della, legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri: Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la, riforma fondiaria -, nei confronti di Candela Federico fu Costanzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 14.69.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allega al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3697#art-1