Art. 4
4 / 5In vigore dal 2 apr 1961
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2, unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 marzo 1961, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1961, n. 83) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3679, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e alla tabella allegata, e in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto l'espropriazione e' stata diretta contro soggetto privo di diritto enfiteutico in relazione ai terreni espropriati".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3679#art-4