Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 gen 1953
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3667#art-2