Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 apr 1960
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente .

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-4 aprile 1960, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1960, n. 88) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308, e del 27 dicembre 1951, n. 3480, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto hanno posto a base del calcolo della proprieta' le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3480#art-3