Art. 26
Statuto Cassa Mutua di previdenza Ministero dell'industria e del commercio

Art. 26

26 / 56
In vigore dal 18 feb 1953
Il pagamento della sovvenzione deve aver luogo non appena la "Mutua" viene a conoscenza dell'avvenuto decesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-15;4434#art-scm-26