Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 1 gen 1953
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte, salvo per quanto riguarda gli assegni di cui al 1° comma dell', con i fondi stanziati in bilancio per le spese dell'Amministrazione della Somalia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-21