Art. 20
20 / 22In vigore dal 1 gen 1953
I Magistrati italiani destinati a prestare servizio in Somalia con funzioni proprie dell'Ordine giudicante ed inquirente non potranno, senza il loro consenso, essere rimpatriati prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-20