Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 1 gen 1953
Il personale inviato in Italia per prosecuzione di cura di cui al precedente articolo, durante il ricovero sarà considerato in congedo straordinario nella misura massima di giorni 90.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-16