Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 1 gen 1953
Il personale destinato in Somalia o che ne rimpatria, ha diritto, a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia, per sè e per le persone di famiglia: a) al rimborso delle spese di viaggio: in ferrovia, in autocorriera, per mare o per via aerea, compreso il vitto in questi ultimi casi; b) al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio personale e delle masserizie per un quantitativo massimo di tre quintali a persona e comunque non eccedente nel complesso i 20 quintali; c) al trattamento di missione per sè e ai compensi per le persone di famiglia per il solo periodo di tempo per il viaggio via terra, in territorio nazionale. Per quanto si riferisce alle classi nelle quali il personale ha diritto di viaggiare, via terra, si applicano le norme vigenti in Italia. Per i viaggi in piroscafo, il personale di qualsiasi grado dei gruppi A e B ed il personale di grado non inferiore al 10° del gruppo C hanno diritto alla la classe. Il rimanente personale di gruppo C o equiparato e i sottufficiali hanno diritto alla seconda classe o a quella turistica. Il personale di categoria inferiore ha diritto alla terza classe speciale. Per i viaggi via aerea, il rimborso delle spese sarà effettuato fino a concorrenza di quelle spettanti per i viaggi in piroscafo. Per il rimborso delle spese e la corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi valgono le modalità e le condizioni previste dalle norme vigenti in Italia. Per le famiglie del personale della Marina militare imbarcato su navi dislocate in Somalia, che si trasferiscano a una residenza precaria in Italia, si applicano le disposizioni del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, e successive modificazioni, senza la limitazione prevista al terzo comma dell' del citato regio decreto.
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