Art. 10

Art. 10

10 / 22
In vigore dal 1 gen 1953
L'indennità per il servizio in Somalia di cui al precedente spetta dal giorno dello sbarco in Somalia e cessa dal giorno dello sbarco in Italia per rimpatrio o dal giorno di scadenza del periodo di congedo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2359#art-10