Art. 9
Capo III

Art. 9

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In vigore dal 6 gen 1953
I Ministeri degli affari esteri e del tesoro, previe opportune intese, hanno facoltà di disporre verifiche ed ispezioni sulla gestione finanziaria o patrimoniale del Territorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-9