Art. 7
Capo III

Art. 7

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In vigore dal 6 gen 1953
Qualora il capo della Ragioneria non ritenga di apporre il proprio visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento, ne riferisce con relazione motivata all'Amministratore, il quale, se giudica che l'atto debba avere corso, lo conferma con ordine scritto. L'ordine non può essere dato, quando si tratta di spese: 1) che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio; 2) che sia da attribuire ad un capitolo diverso da quello indicato; 3) che sia riferibile alla competenza dell'esercizio, anziché a quella dei residui o viceversa; 4) che riguardi anticipazioni a favore di funzionari delegati in eccedenza ai limiti regolamentari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-7