Capo II
Art. 4
4 / 43In vigore dal 6 gen 1953
Le variazioni di bilancio sono disposte con decreti dell'Amministratore per il trasporto di fondi da capitolo a capitolo nell'ambito del bilancio già approvato ovvero per operazioni relative a partite di contabilità speciale; con ordinanze, per le variazioni in aumento delle entrate e delle spese.
Le variazioni concernenti le entrate possono essere disposte soltanto sulla base delle effettive somme riscosse.
In ogni caso di trasporto di fondi o di variazioni in genere, deve essere sentito, preventivamente, il Comitato amministrativo.
Tuttavia, lo storno di fondi a favore di capitoli concernenti spese di personale, sia per gli assegni fissi sia per le indennità accessorie, non può aver luogo se non siano stati preventivamente modificati, con appositi provvedimenti, gli organici o contingenti del personale stesso, e le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-4