Art. 36
Capo VIII

Art. 36

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In vigore dal 6 gen 1953
Il servizio di cassa di cui all' comprende anche le operazioni relative alla gestione dei depositi costituiti a richiesta dell'Amministrazione o di enti sottoposti alla sua vigilanza ovvero da essa finanziati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-36