Art. 35
Capo VIII

Art. 35

35 / 43
In vigore dal 6 gen 1953
Al servizio di cassa dell'Amministrazione della Somalia si provvede per mezzo dell'istituto di credito all'uopo incaricato in base ad apposita convenzione da stipularsi tra le parti, su conforme parere espresso di concerto dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro. La durata della convenzione non può oltrepassare il termine di scadenza del mandato fiduciario dell'Italia sul Territorio della Somalia. Nell'interesse del servizio e nei casi previsti dal regolamento, può essere autorizzato presso lo stesso istituto e con l'osservanza delle norme contenute nella convenzione, l'istituzione di apposite contabilità speciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-35