Capo VII
Art. 34
34 / 43In vigore dal 6 gen 1953
I pagamenti fuori del territorio possono eseguirsi:
a) di regola, mediante trasferimento di valuta, da effettuarsi sulle disponibilità proprie dell'Amministrazione della Somalia secondo le disposizioni in materia;
b) per quelle da effettuarsi in Italia, mediante prelevamenti su depositi in lire, da costituire presso un istituto di credito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-34