Art. 33
Capo VII

Art. 33

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In vigore dal 6 gen 1953
Qualora gli atti di sequestro, pignoramento o cessione riguardino somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori affidati ad imprese, l'Amministrazione è in facoltà di rifiutarne in tutto ed in parte l'esecuzione sui pagamenti da farsi durante il compimento della prestazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-33