Capo VII
Art. 30
30 / 43In vigore dal 6 gen 1953
Si possono emettere mandati di anticipazione:
a) per spese da farsi in economia;
b) per spese aventi carattere di motivata urgenza;
c) per spese da eseguirsi fuori del capoluogo del Territorio alle quali non sia possibile provvedere con mandati diretti;
d) per competenze dovute al personale militare od assimilato; per le paglie agli operai o per competenze speciali a nativi del Territorio;
e) per spese regolate da speciali ordinamenti.
Le anticipazioni non possono superare la somma di 60.000 somali, fatta eccezione per quelle previste alle lettere d) ed e), che possono essere d'importo superiore.
L'erogazione delle somme anticipate, la compilazione, presentazione e riscontro dei rendiconti, nonché il versamento o passaggio delle rimanenze, sono disciplinati da norme regolamentari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-30