Art. 3
Capo II

Art. 3

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In vigore dal 6 gen 1953
Le entrate e le spese del bilancio sono ripartite in titoli secondo che siano ordinarie o straordinarie: in categorie, secondo che siano effettive o riguardino movimento di capitale o rappresentino partite di contabilità speciali, in capitoli. I capitoli delle spese sono raggruppati in rubriche, secondo la natura dei servizi: ciascuna rubrica comprende anche le spese per il personale addetto ai servizi medesimi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-3