Capo VII
Art. 28
28 / 43In vigore dal 6 gen 1953
La liquidazione delle spese è fatta dagli uffici amministrativi competenti, in base a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dei creditori dell'Amministrazione, compilati nelle forme stabilite dagli ordinamenti generali e dalle disposizioni speciali per i vari servizi. Nei casi di provvista di materiale mobile, dovrà essere assicurata la assunzione in carico.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-28