Capo VII
Art. 25
25 / 43In vigore dal 6 gen 1953
Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese, ed in genere tutti quelli dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia, devono essere comunicati, debitamente documentati, alla Ragioneria ed al Magistrato ai conti per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-25