Capo VII
Art. 24
24 / 43In vigore dal 6 gen 1953
Non possono essere assunti impegni che determinino oneri ed obblighi per lo Stato italiano in eccedenza agli interventi finanziari accordati, ovvero autorizzare spese, ripartibili in più esercizi finanziari, che prevedano obblighi da soddisfare oltre il termine di scadenza dell'Amministrazione italiana della Somalia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-24