Art. 22
Capo VI

Art. 22

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In vigore dal 6 gen 1953
Gli agenti dell'Amministrazione incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che hanno comunque maneggio di pubblico denaro ovvero debito di materia, rispondono personalmente delle gestioni ad essi affidate, sono soggetti alla vigilanza dei capi servizio competenti ed hanno obbligo, ad ogni effetto, della resa dei conti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-22