Art. 19
Capo VI

Art. 19

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In vigore dal 6 gen 1953
Le entrate dell'Amministrazione della Somalia sono costituite da tutti i redditi e crediti di qualsiasi natura, che l'Amministrazione ha il diritto di riscuotere in virtù di ordinanze, decreti, regolamenti o altro titolo. Tutte le entrate dell'Amministrazione debbono essere inscritte nel bilancio di previsione. Per quelle, tuttavia, che non sono in esso previste, rimane impregiudicato il diritto dell'Amministrazione a riscuotere e fermo il dovere, da parte dei competenti uffici e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne l'accertamento, la riscossione ed il versamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-09;2358#art-19